09/06/2011- La trasmissione di atti tra Comuni in possesso di adeguati sistemi informatici, può avvenire solo a mezzo di Posta Elettronica Certificata per consentire di identificare con certezza sia la provenienza della trasmissione che l’effettiva ricezione della stessa da parte del destinatario. Analogamente lo scambio informatico tra gli uffici comunali di stato civile relativo alle comunicazioni inerenti le richieste di annotazione da apportare negli atti iscritti e/o trascritti in altro comune e le comunicazioni di avvenuta trascrizione e/o annotazione degli atti potrà avvenire tramite PEC.
Per tutti i dettagli si rinvia alla Circolare n. 14 del 18/05/2011 Ministero dell’Interno. (com/gp)
Fonte: www.anci.it