Saldo IMU 2022

Entro il prossimo 16/12 dovrà essere versato il saldo IMU dovuto per l'anno 2022

 

L'IMU è stata istituita con Decreto Legge 201/2011 ed è stata oggetto di diverse revisioni normative nel corso del tempo. Dal 2014 l'IMU è stata integrata nella IUC (Imposta Unica Comunale) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n° 147. L'articolo 9, D.Lgs. n. 23/2011 stabilisce che il versamento di tale imposta va effettuato in 2 rate:

  • la I rata, a titolo di acconto, entro il 16/06 di ogni anno (salvo scadenze diverse previste da delibera comunale);
  • la II rata, a titolo di saldo, entro il 16/12 di ogni anno.

Il calcolo dell’ammontare dell’imposta dovuta:

  • in acconto, potrà essere effettuato: se il comune non ha deliberato in base alle aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente; se il comune ha già deliberato con aliquote anno corrente;
  • a saldo, va effettuato sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28/10 di ciascun anno; in caso di mancata pubblicazione nei termini vanno applicate le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente.

Conseguentemente, per determinare il saldo in scadenza il prossimo 16/12 è necessario:

  • verificare la delibera comunale che, al 28/10/2022, risulta pubblicata sul sito Internet www.finanze.it.
  • calcolare il saldo dell’IMU dovuta per il 2022, a conguaglio con quanto versato in acconto.

Le note allegate al presente articolo, vogliono essere di supporto nelle operazioni di calcolo e stampa F24 per il versamento imminente. Vi ricordo, per chi non lo avesse ancora fatto,  che a partire dal prossimo 23 febbraio 2023 l'attuale gestione tradizionale dell'F24 verrà dismessa a favore di quella SMART. All'interno della gestione Versamenti della singola dichiarazione, quando si accede alla scelta DU Delega F24,appare il messaggio di avviso, non è bloccante, che evidenzia l'imminente abbandono della gestione tradizionale dell'F24.

Scarica le NoteSalvatempo per approfondire la casistica sull'argomento in oggetto, ed in particolare:

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  • i Casi Particolari
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Acconto IMU 2022 e CASI PARTICOLARI

L'IMU è stata istituita con Decreto Legge 201/2011 ed è stata oggetto di diverse revisioni normative nel corso del tempo.

Dal 2014 l'IMU è stata integrata nella IUC (Imposta unica comunale) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L'IMU non si applica nella Provincia Autonoma di Trento e Bolzano In sostituzione di tale tributo, è stata istituita l’imposta municipale immobiliare (IMI) e in quelli della Provincia di Trento l’imposta immobiliare semplice (IMIS).

L’articolo 38 D.L. 124/2019 (c.d. “decreto fiscale”) ha istituito, a partire dal 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI). Il nuovo tributo sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sulle medesime piattaforme.Proroghe, esenzioni, riduzioni

Per individuare il versamento da effettuare per il 2022 è necessario considerare anche le novità per l'anno 2022:

  • riduzione aliquota residenti all'estero;
  • esenzione beni merce;
  • abitazione principale coniugi nucleo familiare;
  • esenzione immobili categoria D3;
  • proroga dell’esenzione fabbricati dichiarati inagibili sisma del 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
  • agevolazioni COVID immobili sottoposti a sfratto.

TERMINI e MODALITA' di VERSAMENTO

La prima rata a titolo di acconto entro il prossimo 16 giugno 2022 salvo scadenze diverse previsti dalle singole delibere comunali.
In unica soluzione entro la stessa data oppure entro il mese dicembre.
È possibile utilizzare, il Modello F24/Modello F24 semplificato.

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Saldo IMU 2020

Entro il prossimo 16/12 deve essere versato il saldo IMU dovuto per il 2020. È possibile utilizzare, il Modello F24/Modello F24 semplificato.

Come noto, ai sensi dell’art.9, D.Lgs. n. 23/2011, il versamento dell’IMU va effettuato in 2 rate:

  • la I rata, a titolo di acconto, entro il 16/06 di ogni anno;
  • la II rata, a titolo di saldo, entro il 16/12 di ogni anno.

Il calcolo dell’ammontare dell’imposta dovuta:

  • in acconto, va effettuato: se il comune non ha deliberato in base alle aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente; se il comune ha già deliberato con aliquote anno corrente;
  • a saldo, va effettuato sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28/10 di ciascun anno; in caso di mancata pubblicazione nei termini vanno applicate le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente.

Conseguentemente, per determinare il saldo in scadenza il prossimo 16/12 è necessario:

  • verificare la delibera comunale che, al 28/10/2020, risulta pubblicata sul sito Internet www.finanze.it.
  • calcolare il saldo dell’IMU dovuta per il 2020, a conguaglio con quanto versato in acconto.

Legge di Bilancio 2020
A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
L’imposta si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all’Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.

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Acconto "Nuova" IMU 2020

L'IMU è stata istituita con Decreto Legge 201/2011 ed è stata oggetto di diverse revisioni normative nel corso del tempo.

Dal 2014 l'IMU è stata integrata nella IUC (Imposta unica comunale) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L'IMU non si applica nella Provincia Autonoma di Trento e Bolzano In sostituzione di tale tributo, è stata istituita l’imposta municipale immobiliare (IMI) e in quelli della Provincia di Trento l’imposta immobiliare semplice (IMIS).

Risoluzione MEF 28.2.2018, n. 1/DF
Ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvopastorale”.

Novità introdotte dalla Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 738-783), con il fine di razionalizzare e semplificare la disciplina dei tributi immobiliari, ha unificato IMU e TASI, anche in considerazione del fatto che le stesse colpivano la medesima base imponibile. Più precisamente, il comma 738 ha abolito la IUC (imposta unica comunale), la quale comprendeva le seguenti imposte:

  • IMU, dovuta dal possessore di fabbricati (escluse le abitazioni principali non di lusso, cioè quelle accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli;
  • TASI, il tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore (sempre con l’eccezione delle abitazioni principali non di lusso);
  • TARI, la tassa sui rifiuti.

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La nuova IMU 2020 - Unificazione di IMU e TASI

La nuova IMU 2020 - Unificazione di IMU e TASI

La Legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 738-783, Legge n. 160/2019), ha ridisegnato l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due forme di prelievo (l’Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.

L’effetto principale delle nuove norme è dunque quello di eliminare la TASI.

Viene prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare che ricalca, in gran parte, la disciplina IMU e, dunque, riprende l’assetto anteriore alla legge di stabilità 2014.
Si ricorda che tale legge ha istituito l’Imposta Comunale Unica, IUC introducendo accanto all’IMU anche la TASI, componente del tributo legata all’erogazione dei servizi.

  • Le novità che possono essere così sintetizzate:
    viene precisato che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell'IMU;
  • si chiarisce che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo;
  • per le aree fabbricabili si stabilisce che il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d’anno;
  • si consente ai comuni di affidare, fino alla scadenza del contratto, la gestione dell’IMU ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 2019, è affidato il servizio di gestione della vecchia IMU o della TASI;
  • le aliquote vengono definite sommando le vigenti aliquote di IMU e TASI, lasciando quindi invariata la pressione fiscale. Viene quindi meno la quota TASI dovuta dal detentore, che è ora dovuta, a titolo di IMU, dal proprietario dell’immobile;
  • l’aliquota di base è fissata allo 0,86%e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni;
  • ulteriori aliquote sono definite nell’ambito di una griglia individuata con decreto del MEF;
  • sono introdotte modalità di pagamento telematiche;
  • è confermato il versamento in due rate: entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre. Il contribuente può pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno;
  • l’IMI e l’IMIS si continuano ad applicare nelle rispettive Province autonome.

Scarica l'approfondimento WKI per continuare a leggere le novità.

 

 

 

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Dichiarazione IMU 2019

Il 2019 è il primo anno del nuovo termine di presentazione per la Dichiarazione IMU/Tasi fissato al 31 dicembre invece che il 30 giugno.

La modifica della scadenza è intervenuta in virtù dell'art. 3-ter del Decreto Crescita, che ha previsto lo spostamento del termine di presentazione della dichiarazione IMU e TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
L'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU non riguarda tutti i possessori di immobili, ma solo coloro che hanno immobili per i quali sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta. In linea generale, la dichiarazione Imu deve essere presentata per gli immobili che godono di riduzioni d’imposta (fabbricati inagibili, di interesse storico o artistico, immobili per i quali il comune ha deliberato riduzioni di aliquota ecc …) e nei casi in cui il Comune non possieda le informazioni necessarie per verificare l’imposta (fabbricati in leasing, immobili esenti, riunione di usufrutto non dichiarata in catasto ecc …).
Pertanto, secondo la nuova disposizione, per le variazioni intervenute nel 2018, il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI scade il prossimo 31 dicembre 2019.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Quando serve:

Per la gestione della dichiarazione IMU da inviare al Comune dove è ubicato l'immobile in presenza di acquisizioni, cessioni e/o variazioni intervenute rispetto all'anno precedente. Le modifiche possono comportare differenze nella determinazione della tassa, nelle esenzioni o nelle aliquote da applicare.

  • entro il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta

Modalità di presentazione:

  • Invio telematico della dichiarazione IMU costituisce una ulteriore opzione a discrezione del contribuente, che va ad aggiungersi alle altre modalità di presentazione.
  • Posta, spedita in busta chiusa, tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno, da indirizzare all'Ufficio IMU, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU con l'indicazione dell'anno di riferimento. La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata.
  • Consegnata direttamente al Comune.

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